Assegno unico, al via con l’assegno “Ponte”. Ecco cosa c’è da sapere

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In attesa che l’assegno Unico universale diventi effettivo, le famiglie del Paese potranno avere già un contributo con l’assegno “ponte”, destinato a chi non percepisce altri assegni al nucleo familiare, ossia autonomi e disoccupati. Parliamo quasi di 2 milioni di famiglie che fino a ieri non percepivano sostegni.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Il nucleo beneficiario dovrà avere i seguenti requisiti:

  • Il nucleo richiedente deve avere isee inferiore a 50 mila euro annui e deve avere i seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio in base al numero dei figli e alla condizione attestata dall’ISEE.
Per ciascun figlio con disabilità l’importo è maggiorato di 50 euro.


Le domande possono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2021 all’Inps o ai patronati.
L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e con altre misure di sostegno a favore dei figli a carico erogati da regioni, comuni e province. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.