#CuraItalia: le misure per il Reddito di Cittadinanza

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L’articolo 40 (sospensione delle misure di condizionalità) , al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio.

Più in dettaglio, vengono sospesi:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (di cui al D.L. 4/2019) e i relativi termini ivi previsti;
    Tra gli obblighi in capo ai soggetti percettori di Rdc che comportano spostamenti si possono richiamare (ai sensi degli artt. 4 e 7 del D.L. 4/2019) quello di partecipare a corsi di formazione e di orientamento, di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, nonché quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate).
  • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal D.Lgs. 22/2015;
    In base a quanto disposto dagli artt. 7 e 15 del richiamato D.Lgs. 22/205, l’erogazione delle indennità predette è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
  • gli obblighi connessi al godimento di trattamenti di integrazione salariale, tra cui quello di presentarsi alle convocazioni stabilite dai centri per l’impiego e di procedere, sempre attraverso i centri per l’impiego, alla ricerca attiva di lavoro per il beneficiario di assegno di ricollocazione (di cui agli artt. 8 e 24-bis del D.Lgs. 148/2015);
  • gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili, di cui all’art. 7 della L. 68/1999;
    Il richiamato art. 7 dispone che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili nel rispetto delle quote di riserva stabilite dalla medesima legge n. 68, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, che può essere preceduta dalla richiesta ai medesimi uffici di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte in apposito elenco.
  • le procedure di avviamento a selezione effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, finalizzate alle assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo da parte di determinati soggetti (ex art. 16 della L. 56/1987);

(In base al richiamato art. 16, i soggetti che effettuano le assunzioni dei suddetti soggetti con le modalità richiamate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali).

  • i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione alle iniziative di orientamento contemplate nel Patto di servizio personalizzato (stipulato con i centri per l’impiego allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione del soggetto, al mantenimento del quale è subordinata la fruizione di determinati benefici) (ex art. 20, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 150/2015.

 

Le indennità di seguito riportate e che sono disciplinate nei corrispondenti articoli del DL, non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza:

Articolo 27 : Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Articolo 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Articolo 29:  Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Articolo 30: Indennità lavoratori del settore agricolo

 Articolo 38: Indennità lavoratori dello spettacolo

Articolo 96: si specifica che l’indennità per i collaboratori sportivi non spetta ai titolari di trattamento pensionistico o del Reddito di cittadinanza e che la medesima.

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